Durata del corso antincendio medio rischio come da d.m.10.03.98

In conformità al Testo Unico sulla Sicurezza, Medica srl svolge corsi di formazione antincendio medio rischio per l'addestramento della squadra antincendio in modo da ridurre i rischi in situazione di emergenza.
L'obiettivo dei nostri corsi antincendio medio rischio è quello di formare gli addetti delle squadre alla prevenzione e alle gestione delle emergenze che possono verificarsi in azienda, in modo completo e aggiornato, fornendo conoscenze teoriche e pratiche. Gli argomenti, prevenzione antincendio, protezione e procedure per l'evacuazione vengono effettuati da persona le esperto e qualificato. La nostra didattica é in costante sviluppo e aggiornamento da quando é stato attivato il primo corso nel settembre del 1999.
I corsi antincendio medio rischio di Medica srl possono essere svolti sia come corso aziendale di formazione presso la vostra azienda, seguito esclusivamente dal vostro personale, sia come corso interaziendale di formazione presso l'aula e campo attrezzato presente nella nostra sede.
La determinazione del rischio incendio é sempre effettuata sulla base dell'analisi della singola attività, tuttavia possiamo verosimilmente elencare attività che potrebbero rientrare nel medio rischio.
 

Attività a medio rischio

Le attività a cui si riferisce il nostro corso antincendio a medio rischio sono:
Magazzini stoccaggio merci e logistiche
Negozi in centri commerciali
Attività con saldatura e utilizzo di fiamme libere
Attività di cantiere, edili, carpentieri etc.
Attività che presentino una delle attività a rischio del D.M. 16.02.82
, non a rischio elevato

Argomenti del Corso Addetto Antincendio Medio Rischio

1) L'INCENDIO E LA PREVENZIONE (2 ORE)
- Principi sulla combustione e l'incendio;
- Le sostanze estinguenti;
- Triangolo della combustione;
- Le principali cause di un incendio;
- Rischi alle persone in caso di incendio;
- Principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi.

2) PROTEZIONE ANTINCENDIO E PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (3 ORE)
- Le principali misure di protezione contro gli incendi;
- Vie di esodo;
- Procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme;
- Procedure per l'evacuazione;
- Rapporti con i vigili del fuoco;
- Attrezzature ed impianti di estinzione;
- Sistemi di allarme;
- Segnaletica di sicurezza;
- Illuminazione di emergenza.
3) ESERCITAZIONI PRATICHE (3 ORE)
- Presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi;
- Presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale;
- Esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti.

4) Attestato di idoneità tecnica corso antincendio medio rischio

Si ricorda che in alcuni casi la sola formazione degli addetti eseguita presso le aule dei centri di formazione, non è sufficiente, infatti nell'Allegato XI del DM 10 marzo 1998 si riporta l'elenco dei luoghi di lavoro ove si svolgono attività per le quali, ai sensi dell'art. 6, comma 3, è previsto che i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, conseguano l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609:
a) industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e successive modifiche ed integrazioni;
b) fabbriche e depositi di esplosivi;
c) centrali termoelettriche;
d) impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e) impianti e laboratori nucleari;
f) depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 10.000 mq;
g) attività commerciali e/o espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 5.000 mq;
h) aeroporti, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i) alberghi con oltre 100 posti letto;
l) ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
m) scuole di ogni ordine e grado con oltre 300 persone presenti;
n) uffici con oltre 500 dipendenti;
o) locali di spettacolo e trattenimento con capienza superiore a 100 posti;
p) edifici pregevoli per arte e storia, sottoposti alla vigilanza dello Stato ai sensi del R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, adibiti a musei, gallerie, collezioni, biblioteche, archivi, con superficie aperta a pubblico superiore a 1000 mq;
q) cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
r) cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

Per "persone presenti" si intende il numero massimo di occupanti definito nel Documento di Valutazione dei Rischi nella sezione "Descrizione dell'unità produttiva".
L'attestato di idoneità tecnica può essere rilasciato solo dai Vigili del Fuoco, previo superamento di un esame composto da un test a risposta multipla e da esercitazioni pratiche nell'utilizzo di estintori e mezzi di estinzione, alla presenza di un ispettore incaricato dal Comando Provinciale dei VVF.

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